Come ottenere una quota TFR del coniuge divorziato

Lo sapevi che…?

L’Articolo 12-bis della Legge 898/1970

prevede che con la sussistenza di alcuni presupposti, uno dei due coniugi divorziati ha diritto a ricevere dall’altro una particolare tutela: l’attribuzione di una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’altro coniuge calcolato con riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un importo che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.


Se il lavoratore è un divorziato che versa già all’ex coniuge un assegno divorzile con cadenze prestabilite e quest’ultimo coniuge non si è risposato, il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a versare all’altro coniuge anche una quota del suo TFR. Occorre però tener ben presente i presupposti per i quali è possibile ricevere questa quota di TFR. E’ necessario infatti che:


– i coniugi siano divorziati e non semplicemente separati;
– il Giudice abbia riconosciuto al coniuge che richiede la quota di TFR il diritto ad un assegno periodico di divorzio;
– l’ex coniuge che richieda la quota di T.F.R. non sia passato a nuove nozze.


Sussistendo le suddette condizioni, la percentuale di TFR alla quale ha diritto l’ex coniuge spetta nella misura del 40 per cento della liquidazione maturata dal lavoratore, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il suddetto 40 per cento spettante va calcolato sull’importo netto e non, invece, su quello “lordo”, cioè gravato dagli oneri fiscali. Poiché, però, l’assegno di divorzio costituisce il presupposto per l’attribuzione all’ex coniuge del TFR del lavoratore, esso sarà esigibile solo dopo che la sentenza che riconosce il diritto all’assegno divorzile sia passata in giudicato (cioè sia ormai definitiva). Al fine di ottenere il pagamento della quota di TFR spettante, in ogni caso, l’ex coniuge dovrà presentare un apposito ricorso al Tribunale con l’assistenza di un avvocato, chiedendovi che: il Giudice disponga in proprio favore l’attribuzione della quota percentuale dell’indennità di fine rapporto dovuta all’ex coniuge e di conseguenza, ordini al datore di lavoro, il pagamento della percentuale dovuta.


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