ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO D’INVENTARIO

Al momento della morte si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto la successione.
Apertasi la successione, i chiamati all’eredità hanno facoltà di accettare ovvero rinunciare ad essa.
La rinuncia è una dichiarazione di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto, a prescindere che si tratti di successione testamentaria o legittima, ed è consigliabile ogni qual volta il lascito ereditario sia costituito perlopiù da debiti. (per saperne di più leggi il nostro articolo precedente!)
L’accettazione, invece, espressa o tacita, determina una confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto, sicché risulta opportuna soltanto quando vi è la certezza che l’attivo ereditario superi di gran lunga le passività.
Vi è tuttavia una terza scelta in capo ai chiamati all’eredità, che permette loro di evitare ogni pericolo in ordine alle conseguenze patrimoniali dell’accettazione pura e semplice, potendo gli stessi accettare CON BENEFICIO D’INVENTARIO.

Secondo l’articolo 490 del Codice Civile l’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto. L’erede, infatti, ha il potere e dovere di amministrare i beni dell’eredità al fine di soddisfare le giuste pretese dei creditori dell’eredità nonchè soddisfare le proprie aspettative di ottenere un residuo di attivo ereditario cui accedere una volta sanati i debiti del defunto. Conseguentemente, al fine di calcolare i limiti entro i quali l’erede risponde nei confronti dei creditori si tiene conto esclusivamente dell’attivo lasciato dal defunto al momento della morte. L’accettazione beneficiata si rivela, pertanto, utile ed opportuna nel caso in cui l’erede non conosca l’effettiva consistenza dell’asse ereditario, soprattutto in punto di passività. L’erede beneficiato che è nel possesso dei beni potrà usufruirne ed amministrarli secondo correttezza e diligenza operando liberamente relativamente alle attività di ordinaria manutenzione e di ordinario uso che non implichino un depauperamento del valore dei beni che possa ledere il diritto dei creditori dell’eredità; di contro, l’erede beneficiato per tutti gli atti eccedenti la conservazione dell’asse ereditario dovrà chiedere le prescritte autorizzazioni al giudice della successione motivando e fornendo prova della necessità di provvedere all’incombente, pena la decadenza dal beneficio d’inventario.

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