La rinegoziazione dei contratti per onerosità sopravvenuta in Pandemia

L’articolo 1467 del codice civile dà alle parti di un contratto con prestazioni corrispettive la possibilità di rinegoziarne in maniera equa le condizioni laddove l’esecuzione sia divenuta onerosa per una di loro. Vediamo come.

 

Risoluzione o rinegoziazione del contratto?

Il codice civile, nel dettare la disciplina in materia di obbligazioni, si preoccupa di prendere in considerazione anche le ipotesi in cui un contratto con prestazioni corrispettive, sia esso a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, divenga eccessivamente oneroso per una delle parti, in conseguenza di eventi straordinari e imprevedibili.

 

A fronte di tale eccessiva onerosità, è possibile seguire due strade alternative.Innanzitutto, la parte la cui prestazione sia divenuta troppo onerosa può chiedere la risoluzione, purché non si rientri nell’alea normale del contratto.In alternativa, è possibile offrire di modificare equamente le condizioni del contratto e, quindi, giungere alla sua rinegoziazione.

 

Rinegoziazione contratti e Covid

Durante la crisi da coronavirus, proprio la rinegoziazione è stata la soluzione che, in molti casi, è risultata essere la migliore per le parti di un contratto.

Si pensi alla locazione di un locale adibito dal conduttore a pizzeria: risolvere il contratto è una scelta che, spesso, può comportare conseguenze negative di non scarso rilievo, specie sull’avviamento e sul futuro dell’attività commerciale.

Ma se la prestazione, in conseguenza delle misure restrittive dettate per far fronte all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, è divenuta eccessivamente onerosa, è comunque possibile arginare gli effetti rinegoziando i contratti.

 

La Cassazione su rinegoziazione e Covid

Ad aprire a tale possibilità è stata anche la Corte di cassazione che, nella relazione n. 56 dell’8 luglio 2020, ha osservato che la situazione che si è venuta a creare a seguito della pandemia (e che ha creato difficoltà nelle parti contrattuali ad adempiere alle proprie prestazioni) può essere adeguatamente fronteggiata con la rinegoziazione, mentre la risoluzione del contratto e il risarcimento non si presentano come gli strumenti adatti a tal fine

Per la Corte, la rinegoziazione “implica l’obbligo di contrarre secondo le condizioni che risultano giuste, avuto riguardo ai parametri risultanti dal testo originario del contratto, riconsiderati alla luce dei nuovi eventi imprevedibili e sopravvenuti”.

 

Mediazione a supporto della rinegoziazione

Ovviamente, se entrambe le parti sono disponibili a rinegoziare, non c’è problema. Ma se ciò non accade?

La soluzione non è necessariamente quella di avviare una causa e chiamare un giudice a decidere: c’è anche una strada intermedia che molti stanno decidendo di proficuamente di percorrere e che è rappresentata dalla mediazione.

In mediazione, infatti, le parti contrattuali possono incontrarsi e con l’intervento di un soggetto, terzo e imparziale, tentare di giungere a una soluzione condivisa che contemperi i rispettivi interessi.

I vantaggi che si possono ottenere, invece, sono molteplici: basti pensare, tornando all’esempio fatto sopra, alla possibilità per il conduttore di continuare a disporre dell’immobile adibito a pizzeria in maniera serena, pagando meno, nell’arco di qualche settimana e alla possibilità, per il locatore, di continuare a rendere remunerativa la proprietà, percependo un importo minore ma garantito.