Quando la pensione non si può pignorare?

Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata. Esso rappresenta l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i relativi frutti, con l’avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c). Il pignoramento s’identifica, quindi, nello strumento con cui il creditore può tutelare il proprio credito a seguito del mancato spontaneo adempimento da parte del debitore.

L’esecuzione del pignoramento muta in base alla natura dei beni di cui è proprietario il debitore, infatti, tra le forme di pignoramento si annoverano: quello di beni mobili (gioielli, denaro), quello presso terzi (azienda presso cui il debitore presta la propria attività per la quale al debitore viene pignorato lo stipendio o l’ente previdenziale che eroga la pensione al debitore, pignorabile entro certi limiti espressamente previsti dal legislatore), il pignoramento di autoveicoli e rimorchi e quello immobiliare (case, terreni).

Il pignoramento della pensione potrò avvenire direttamente presso l’Inps o l’Ente previdenziale preposto all’erogazione della pensione oppure presso l’Istituto di Credito presso il quale essa viene accreditata.

Nel primo caso, l’Ente previdenziale, prima che sia erogata la pensione al debitore, ne trattiene una parte accreditandone il residuo al contribuente. La trattenuta non è illimitata o eseguita ad libitum ma entro limiti stringenti che di seguito saranno esplicitati. Nel secondo caso, invece, i risparmi non possono essere pignorati se inferiori al triplo dell’assegno sociale pari ad € 1.380,84 e le mensilità entro il limite di un quinto.

Il legislatore ha introdotto il “minimo vitale” ossia una forma di tutela per i pensionati che subiscono il pignoramento della propria pensione tesa a garantire loro un’esistenza dignitosa in armonia con i principi di solidarietà che ispirano il nostro sistema giuridico.

La tutela del credito è garantita ma entro il minimo vitale che permette, quindi, al creditore di soddisfarsi e al debitore di vivere una vita dignitosa essendo stato individuato dalla Corte Costituzionale con sentenza 97/1968 “uno dei mezzi che appaiono indispensabili alle fondamentali esigenze dell’uomo”.

Il minimo vitale, infatti, è una somma considerata dalla legge impignorabile corrispondente alla misura dell’assegno sociale aumentato della metà. Essa viene rimodulata ogni anno in base agli indici ISTAT. Per il 2021 l’assegno sociale è pari a € 460, la metà è pari a € 230,14 pertanto l’importo impignorabile ammonta ad € 690,42.

La pensione di invalidità civile, dovuta per invalidi totali o parziali, non sarà pignorabile in quanto qualificata come sussidio assistenziale e finalizzata a garantire il minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomata dalla malattia.

Parimenti risulta impignorabile nell’ottica solidaristica improntata al rispetto dell’uomo e della dignità umana l’assegno di accompagnamento e la pensione sociale previsto per le persone con almeno 67 anni di età.