La denuncia cautelativa

Il termine “denuncia” induce immediatamente a pensare a un fatto costituente reato. Infatti, è noto a tutti che la vittima/danneggiato di un crimine può sporgere denuncia-querela presso le autorità competenti per far sì che l’autore dello stesso sia punito.

Con la denuncia (resa in forma orale o scritta) si porta a conoscenza delle forze dell’ordine la verificazione di un fatto che la legge sanziona come reato e in ordine al quale saranno avviate le opportune indagini.

Non sempre, però, con il termine “denuncia” vuol farsi riferimento a un illecito penale. Invero, è possibile presentare una denuncia anche in ambito civile, al fine di cautelarsi da un’azione di controparte. Ci si riferisce, in questo caso, alla c.d. “denuncia cautelativa”.

Con la c.d. denuncia cautelativa si agisce, in via preventiva, per tutelare le proprie ragioni e difendersi da una probabile denuncia proveniente dalla controparte. In genere, in ambito civile, la denuncia cautelativa viene presentata in occasione di un sinistro stradale tramite l’invio di una lettera alla propria agenzia assicuratrice, rappresentando la verificazione di un sinistro tra il proprio veicolo e un altro.

Attraverso questa forma di denuncia si rappresenta all’assicurazione l’avvenuto contatto tra mezzi così da informarla in tempo per un’eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da controparte.

La denuncia cautelativa dev’essere presentata preferibilmente entro tre giorni dalla verificazione del fatto. L’art. 1913 c.c., rubricato “avviso all’assicuratore in caso di sinistro”, dispone che l’assicurato debba dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

La denuncia cautelativa va fatta, anzitutto, nei casi in cui sia stato provocato un sinistro stradale dal quale non siano derivati danni apprezzabili al fine di scongiurare eventuali ingiustificate e/o sproporzionate richieste di risarcimento danni provenienti dalla controparte e, altresì, nell’ipotesi in cui si sia illecitamente coinvolti nella denuncia di un sinistro mai verificatosi. Circostanza, quest’ultima, approfondita di seguito.

La denuncia cautelativa sarà presentata anche laddove le dinamiche del sinistro non siano chiare neppure ai soggetti coinvolti e, infine, nell’ipotesi in cui non sia raggiunto un accordo sulla compilazione della constatazione amichevole.

Nella lettera di denuncia cautelativa dovranno essere inseriti i dati personali (sia anagrafici sia relativi al numero di polizza) del denunciante; la narrazione della dinamica del sinistro, specificando luogo e data dell’avvenuto incidente; i dati della controparte, se noti.

Sarà utile, inoltre, inserire i nomi di eventuali testimoni presenti al momento dei fatti che possano confermare quanto dichiarato in denuncia.

Tale forma di denuncia cautelativa sarà sufficiente nel caso in cui si voglia segnalare un sinistro avvenuto e dal quale non sia derivata alcuna conseguenza ingente; invece, nell’ipotesi in cui la denuncia sia presentata al fine di negare la verificazione di un sinistro falsamente segnalato (cioè, nell’ipotesi di frode), dopo l’indicazione dei dati del denunciante, si dovrà semplicemente rappresentare che nulla si ha a che vedere con l’incidente falsamente denunciato.

Si è pocanzi accennato all’eventualità di dover inviare una denuncia cautelativa per sconfessare la denuncia di controparte di un falso sinistro stradale.

Noto è, infatti, come spesso accada che si finga la verificazione di un incidente mai avvenuto al fine di frodare l’assicurazione e beneficiare, illecitamente, del risarcimento del danno. In questi casi, il soggetto ingiustamente coinvolto nel falso sinistro, potrà cautelarsi attraverso la presentazione alla propria agenzia assicuratrice di una denuncia cautelativa nel corpo della quale si neghi il proprio coinvolgimento nel suddetto incidente, dichiarando di esserne completamente estranei così come dimostrabile da perizia e invitando l’assicurazione a non risarcire i danni indebitamente richiesti da controparte con conseguente aumento del premio assicurativo a proprio discapito.

In ultimo, si evidenzia che il falso sinistro integra gli estremi di un reato e la compagnia assicuratrice è tenuta, a seguito delle proprie verifiche, a proporre querela all’autorità giudiziaria nel caso si accertasse di essere innanzi a una truffa.

La denuncia cautelativa può essere presentata all’assicurazione dal soggetto coinvolto (o ingiustamente coinvolto nel caso di falso sinistro) personalmente o per il tramite di un avvocato attraverso il mezzo della raccomandata con ricevuta di ritorno, con posta elettronica certificata o con consegna a mano alla propria compagnia assicuratrice dal denunciante, avendo cura di farsi rilasciare una ricevuta dell’avvenuta presentazione.

La denuncia cautelativa è un documento che, debitamente compilato, costituisce uno strumento fondamentale di tutela delle ragioni del denunciante che, in tal modo, agisce in via preventiva “giocando d’anticipo” rispetto alla controparte al fine di invitare la propria compagnia assicuratrice ad agire di conseguenza nei modi più opportuni.

Riferimenti normativi: – Art. 1913 c.c..